Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa.

E’ possibile ricorrere all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla Compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della Compagnia e/o dell’intermediario costituisce infatti un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’AAS.

Il ricorso all’AAS può essere presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

E’ in ogni caso possibile avvalersi degli altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Inadempimenti alle Decisioni dell’Arbitro Assicurativo

Ai sensi del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, art. 12, e delle relative Disposizioni tecniche attuative IVASS (Paragrafo 8), sono di seguito pubblicate, qualora presenti, le decisioni dell’Arbitro Assicurativo per le quali non è stata data esecuzione:

  • Esame del ricorso n n. 0053465/2026 – 0000742